Basta una legge dedicata all’Europa per avere una Regione realmente europea?
Parole chiave:
Legge comunitaria regionale, legge europea regionale, sussidiarietà, Diritto Ue, Diritto regionaleAbstract
All’avvio del processo d’integrazione europea, le dinamiche regionali e locali ricevevano scarsa attenzione, tanto da essere definite «cecità regionale» (Landesblindheit). Tuttavia, dagli anni ’80, il regionalismo ha acquisito un ruolo crescente nell’ambito comunitario. L’Italia, con la sua struttura regionalista consolidatasi negli anni ’70, e altri Stati membri con approcci federalisti, hanno contribuito a questa evoluzione. Anche le politiche comunitarie, in particolare la disciplina dei fondi strutturali e l’uso delle unità NUTS, hanno incentivato la decentralizzazione dell’autorità. In questo quadro, il principio di sussidiarietà ex art. 5 TUE si è inizialmente affermato come preferenza per i livelli di governo più vicini ai cittadini. Tuttavia, nella governance multilivello attuale, la separazione delle competenze è sempre meno netta. Il principio di sussidiarietà si è quindi spostato dal profilo soggettivo (chi detiene la competenza) a quello oggettivo, valutando il miglior esercizio della funzione secondo criteri di efficienza, efficacia, ragionevolezza, leale collaborazione e proporzionalità. Questa ricerca si concentra sulla fase «discendente» del diritto europeo a livello regionale, partendo dalla l. n. 86/1989 (legge La Pergola) e successive riforme, con cui sono stati introdotti la legge comunitaria, la legge europea e la legge di delegazione europea per sanare gli inadempimenti agli obblighi comunitari. La l. n. 11/2005, all’art. 8, co. 5, riconosce l’esistenza di leggi comunitarie regionali, adottate tramite leggi ordinarie o statuti. L’articolo analizzerà tali strumenti statutari e la loro capacità di resistere all’intervento sostitutivo dello Stato, alla luce della nuova concezione oggettiva del principio di sussidiarietà
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